Antony Gormley
Parole chiave: Consenso informato, Segreto, Fiduciario clinico
La Responsabilità dello psicoanalista: Codice deontologico e setting interno
Introduzione a cura di Renata Rizzitelli
Nell’intento di inserire in questo spazio SPIWEB, i contributi relativi alle attività in essere nella SPI relative all’interazione fra noi psicoanalisti e le istituzioni, non è casuale che venga inserita per prima un’attività a cura del gruppo “Psicoanalisi e Giustizia”, dedicata ai soci ed ai candidati della SPI stessa. Mi pare importante che possa essere valorizzato il lavoro del gruppo “Psicoanalisi e giustizia”, il quale ha determinato come fosse significativo, realizzare uno spazio per definire e chiarire la posizione dello psicoanalista rispetto alle più fondamentali norme etiche e deontologiche che dovremmo osservare, nella gestione del nostro ruolo nei vari ambiti all’interno dei quali siamo chiamati ad operare, ovviamente nei nostri studi, ma anche presso le varie istituzioni.
Parole chiave: Consenso informato, Segreto, Fiduciario clinico.
Abstract: Il gruppo Psicoanalisi e giustizia, ha organizzato quattro eventi online su “La Responsabilità dello psicoanalista: Codice deontologico e setting interno”. Sono stati presentati tre ambiti della responsabilità professionale di grande rilevanza dal punto di vista deontologico anche per lo psicoanalista: Il consenso informato, il Segreto professionale, il Fiduciario clinico.
a cura di Maria Naccari Carlizzi
“La Responsabilità dello psicoanalista: Codice deontologico e setting interno”.
Questo report. su “La Responsabilità dello psicoanalista: Codice deontologico e setting interno” riguarda un’iniziativa studiata e proposta dal Gruppo “Psicoanalisi e Giustizia”, con l’appoggio e la condivisione dell’esecutivo S.P.I.
Nel corso del 2023, sono stati proposti quattro incontri online (*), tre dei quali dedicati a tutti i colleghi psicoanalisti, ed un altro riepilogativo, pensato per i candidati che sono particolarmente importanti perché in formazione.
Nel lavoro clinico, i temi proposti hanno assunto una particolare rilevanza, e la corretta applicazione delle norme generali, coniugate con l’ambito specifico del nostro lavoro, è attualmente molto importante.
Le serate di aggiornamento ed approfondimento sono state improntate sul dialogo con i partecipanti, dopo un’introduzione sui vari temi, presentati dai colleghi, Noé Loiacono che ha trattato il “Consenso informato, Andrea Marzi “Il segreto”, Leonardo Resele “Il fiduciario clinico”.
- 21/10/22, il 27/01/23, il 31/03/23, per i soci SPI e il 04/12/23- per i candidati.
La responsabilità dello psicoanalista, rispetto al percorso terapeutico con il paziente e al multi sfaccettato campo connesso ad entrambi, riveste un ruolo di grande complessità sia per la necessità per gli Psicoanalisti di adeguarsi agli obblighi di legge vigenti in Italia, sia perché la riservatezza a tutto tondo verso i pazienti e le prassi relative, favoriscono un ampliamento del modo di pensare analiticamente al paziente stesso e di occuparsene, applicando modalità sia di “care”, sia di “cure “. Tutto questo è di pertinenza del setting in senso stretto, perché contribuisce a delimitare confini, a risolvere quesiti ambigui e spinosi, ad affrontare controversie presenti e future e molto altro, problematiche che, se affrontate a suo tempo nell’organizzazione del setting, non gravano sul rapporto terapeutico e salvaguardano anche l’autenticità e profondità del percorso analitico.
Lo psicoanalista deve conformarsi, anche dal punto di vista deontologico, a regole e a principi inderogabili sia nella stanza d’analisi che al di fuori ed anche, per esempio, nella presentazione di tranches cliniche a congressi, situazioni societarie, libri, pubblicazioni e in tutte le eventualità di partecipazione di tipo professionale. Gestire inoltre il rapporto con i pazienti nel mondo attuale, con la diffusione della rete, dell’audience e delle partecipazioni online, per non parlare delle terapie da remoto, ha reso ancora più cruciale la regolazione di questi aspetti legati alla deontologia, per quanto riguarda la clinica, lo studio e la ricerca.
Tre fondamentali aree della responsabilità professionale, fra loro profondamente interconnesse sono state argomentate, nel corso delle serate, dai tre dotti relatori ed esperti sul Codice Deontologico della SPI.
Noè Loiacono ha presentato il tema del Consenso Informato, Andrea Marzi ha trattato quello del Segreto e Leonardo Resele quello del Fiduciario clinico.
Le tematiche sono state dibattute in modo dialogico con i presenti nella sala virtuale sia dal punto di vista psicoanalitico, che deontologico, con particolare riferimento a leggi e principi da rispettare per tutelare la coppia al lavoro, sia il paziente che l’analista, durante tutta la durata del percorso professionale ed anche dopo la sua conclusione.
- Noè Loiacono nella sua relazione dal titolo, Etica psicoanalitica e codice di comportamento S.P.I.: Il consenso informato” ha delineato le norme a cui sarebbe più opportuno attenersi per favorire nel paziente un consenso autenticamente informato al trattamento psicoanalitico, comprensivo di conoscenza dei limiti della riservatezza e di rispetto da parte dell’analista della privacy nella pratica clinica
Noè Loiacono stesso ha messo in evidenza, a seguire, gli aspetti fondamentali:
- La procedura relativa al consenso informato, prevista dalla legge italiana, è stata introdotta ormai da alcuni anni nel Codice Deontologico della SPI.
Il tema del consenso informato ha fatto più fatica a entrare nella sfera di interesse della nostra categoria professionale, così come è avvenuto per tutte le professioni sanitarie.
I cambiamenti innescati nel secolo scorso e la trasformazione della convivenza civile, hanno avuto un importante riflesso anche sul nostro lavoro di psicoanalisti. Soprattutto la valorizzazione della centralità del soggetto, che ha grandemente cambiato la natura sociale delle professioni sanitarie.
Questi cambiamenti danno ragione della trasformazione del rapporto fra medico e paziente passato da un modello ippocratico a un modello contrattuale.
Come altre società, anche la SPI ha individuato una serie di regole che hanno una doppia valenza: sono rivolte a tutti i soci e i candidati SPI, ma sono indirizzate anche alla società in cui viviamo e operiamo. Il nostro Codice Deontologico è il vestito con cui ci presentiamo. Si tratta di regole che cercano di predefinire e favorire i comportamenti e le modalità più corrette da adottare nello svolgimento della nostra pratica di psicoanalisti.
La procedura relativa al consenso informato, ad esempio, se non viene ridotta a mero adempimento burocratico, è una pratica che può contribuire a favorire la condivisione e la migliore partecipazione del paziente al lavoro terapeutico.
La SPI ha prodotto una modulistica (modulo del consenso informato maggiorenni, minorenni, privacy) che può essere utilizzata dai soci nei primi colloqui di consultazione con il paziente e sottoscritta all’avvio della terapia. (Modulistica che può essere reperita consultando il sito www.spiweb.it)
Per un approfondimento delle tematiche relative alla materia è opportuna la lettura del codice deontologico SPI, dove potranno essere reperite anche le linee guida per la nomina dei Fiduciari Clinici.
- Andrea Marzi nella sua relazione dal titolo, “•Segreto professionale e psicoanalisi. Fondamenti di Deontologia”, ha chiarito un altro rilevante tema dell’operare nel rispetto delle regole deontologiche, che è quello relativo al segreto professionale dentro e fuori la stanza d’analisi, presentandolo in una prospettiva essenziale e clinica, rivolta espressamente al professionista e alla coppia analista/paziente al lavoro.
Andrea Marzi stesso, nel proseguo, ne ha puntualizzato la trattazione:
– Il complesso ma interessante rapporto fra disciplina psicoanalitica e deontologia professionale risulta poco conosciuto, nonostante la sua indubitabile importanza per tutti noi, in quanto esercenti una professione all’interno di una realtà sociale ben determinata. In questo brevissimo intervento, come prima cosa interessa chiarire che non si intendono offrire incursioni di stampo filosofico o di etica comparata, cioè un excursus sul senso dell’etica in filosofia e in psicoanalisi, dell’etica della psicoanalisi o della psicoanalisi dell’etica, quanto invece cenni introduttivi sugli aspetti deontologici inerenti la nostra comune disciplina e professione.
Si fa spesso confusione fra etica e deontologia, o su cosa sia un codice deontologico, magari confondendolo con i protocolli clinici, finendo, nella peggiore delle ipotesi, nella chiacchiera inconcludente e magari estenuante.
Il segreto è il secretum (dal latino secerno), ciò che è separato, nascosto, diviso ed escluso: è perciò quanto una persona ha interesse a sottrarre alla conoscenza degli altri.
Segreto perciò, in linea con quanto espresso ora, è da ritenersi unicamente ciò che “non è comunemente noto, che fa parte dell’intimità dell’individuo, del suo modo di vivere e del suo modo di essere non ovviamente palesi, non destinati comunque all’altrui comune conoscenza.”(Barni,1989, 68). Ne deriva che fa parte della sfera del segreto professionale “il complesso dei fatti e delle circostanze, non solo di indole tecnica, di cui il medico sia venuto a conoscenza per effetto della propria attività professionale e la cui rivelazione sia suscettibile di procurare nocumento alla persona assistita o interessata dalla attività dell’operatore sanitario”. Ne deriva che quanto rivelato dal paziente appartiene esclusivamente al paziente stesso, non al terapeuta, che quindi necessariamente non può prescindere dalla volontà del paziente stesso riguardo alla disponibilità delle informazioni possedute.
La rivelazione del segreto è perciò punita dalla legge italiana a meno che essa non sia esercitata nelle circostanze che ne escludono la punibilità in quanto previste come espressive della nozione di giusta causa (causa, cioè, conforme al diritto – lat. ius), su cui non possiamo dilungarci in questa sede.
Va subito detto che il professionista della salute mentale ha, per quanto ora affermato, gli stessi obblighi e le stesse facoltà previsti dalla normativa e dalla codicistica italiana per tutti gli operatori sanitari del suo livello (medico, per esempio).
Forse ancora di più del consenso, il segreto incarna il flusso psicorelazionale fra i due attori della terapia, dove le istanze di fiducia, di reciproca alleanza collaborativa, di mutua relazionalità non possono non poggiare su questa caratteristica che percorre trasversalmente il piano teorico-tecnico della psicoanalisi, per nutrirsi di “bande” dottrinali proprie della sfera giuridica e medico-legale. La conoscenza delle più recondite intimità del soggetto –raggiunte a prezzo di un duro lavoro- scaglia la relazione nella necessità, per il terapeuta, di costituirsi come una “dead end” psico-comportamentale, un contenitore di conoscenze che, se rivelate, aprirebbero il rapporto non solo a chiari profili di antigiuridicità, ma anche, sul piano tecnico e clinico, ad una lacerazione relazionale. Potremmo pensare ad un contenitore/analista che non si pone più come adeguato a contenere l’essenza profonda del paziente, con il rischio di dare la stura a processi involutivi anti terapeutici, imbevuti di distorsioni relazionali anche di perturbante gravità, o ad interruzioni di terapia: un analista oggetto di reazioni fantasmatiche –e forse non soltanto- organizzate per esempio intorno al senso del “tradimento” dove alla censurabilità deontologica e all’antigiuridicità si aggiunge pochezza gestionale e grave lacunosità professionale.
Possiamo quindi ancora una volta sottolineare che il segreto, nell’essenza più spiccatamente psicoanalitica, si sostanzia nel conferire alla relazione analitica stessa la possibilità di osservare e afferrare i fatti nuovi che stanno accadendo nella seduta in un certo momento, in un attivo movimento di astensione dall’uso cosciente o dalla ricerca cosciente di elementi “altri”, siano essi teorici o situazionali.
Si capisce quindi quanto sia fondamentale, in quest’ottica, che la coppia analitica non perda mai di vista la dimensione di isolamento inerente il loro originale, esclusivo rapporto, dove si possano rinvenire condizioni primordiali che non possono né potrebbero essere trovate nella realtà.
Sappiamo tuttavia di vivere in una società sempre più globale (o globalizzata), che si sta da tempo modellando, con consenso sostanziale, su una matrice di chiara ispirazione anglosassone o più propriamente anglo-americana. È un dato di osservazione scontato, perciò, e da più parti rilevato, che i problemi inerenti l’erosione del segreto fanno già emergere, anche nel setting psicoanalitico, problemi di questo tenore, creando potenziali pressioni negative per il corretto dispiegarsi della relazione terapeutica e del processo analitico.
In Italia la disciplina che tutela il segreto professionale, sicuramente in movimento e in divenire – non necessariamente in senso positivo – non assume i toni drammatici presenti in altre realtà. E’ certamente vero che la tematica del segreto non può ridursi, ogni volta che viene affrontata, ai casi estremi (quelli tipicamente di scuola) che assumono il valore di casi accademici oppure di argomentazioni strumentali che tendono ad abolire qualsiasi discussione più ampia su questa tematica; è altrettanto vero che la problematica del segreto, pur acuta, drammatica e spinosa in molti casi, vede tuttavia ben più frequenti e pungenti le trasgressioni che ogni giorno si verificano nella vita pubblica del paziente: enti pubblici, ospedali, sportelli al pubblico, visite mediche senza precauzioni di riservatezza, passaggi di notizie per via telematica, articoli scientifici pressappochistici o chiaramente illeciti, negligenze del terapeuta per caratteristiche di personalità inadeguate che prediligono ad es. una sorta di pavoneggiamento narcisistico alla corretta impostazione deontologica, pettegolezzi da “corridoio analitico” e così via.
Anche nella realtà italiana pare che si affermi sempre di più il principio, tuttavia non nuovo, ed ora sostenuto dalla normativa deontologica e anche dalla legislazione, che il terapeuta, in presenza di assoluti e concreti pericoli riguardanti la salute del paziente o di terzi, abbia la facoltà di rivelare quanto appreso in ragione della sua professione, e solo in quei casi. In questi frangenti estremi, perciò, anche in Italia l’ossequio del principio di segretezza pare porsi sempre meno come obbligo e sempre più come opzione.
Ma anche qui è necessario comunque ottenere il nuovo parere dell’Autorità deputata alla tutela della privacy, cioè del Garante.
Basilare il riferimento qui non solo all’articolo 5 del Codice Deontologico SPI (2020), con fondamentali sottolineature anche al successivo art. 6; ma anche alla normativa promulgata da Parlamento Europeo “ Reg. (CE) 27-4-2016n. 2016/679/UE – REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), specificamente all’art 9 “Trattamento di categorie particolari di dati personali”. Da questi pronunciamenti si evince chiaramente l’evoluzione della normativa e le prescrizioni deontologiche e normative che riguardano inevitabilmente anche il professionista della salute mentale.
Dovremmo sempre tenere a mente, tuttavia, che il professionista della salute mentale non può che mantenere la sua natura di tutore della salute, quindi anche della salute mentale, in prefetta consonanza con quanto disposto dal fondamentale riferimento costituzionale (art.32).
È del resto noto come nella realtà italiana, progressivamente nel tempo e di sicuro con le leggi della fine degli anni ’70, al principio di pericolosità sia stato sostituito quello di tutela della salute, in ottemperanza al dettato costituzionale e alle leggi dello Stato. Resta il dovere, da parte del professionista di discipline psicoterapeutiche, di adoperarsi per ottenere dal paziente una collaborazione efficace tramite il corretto dispiegarsi di un’adeguata relazione terapeutica, unica condizione che può (non è detto che sempre possa) condurre ad un positivo cambiamento nel paziente stesso, ad un’adeguata presa di coscienza, in evolutivo divenire, delle proprie costellazioni psichiche, magari accogliendo l’idea di sottoporsi anche ad un ricovero volontario, oppure obbligatorio, nel caso i tentativi circa la volontarietà siano falliti. Non v’è dubbio che in certi casi la problematica psicopatologica di un paziente possa esprimersi anche con manifestazioni aggressive (ma spesso solo dichiarate): ma l’intervento del terapeuta dovrebbe dirigersi solo ed esclusivamente fino al TSO, come espressione di tutela della salute del paziente, non della sua sanzionabilità sociale (Marzi, 1992. Greco e Catanese, 1990), anche se le recenti normative sopra citate impongono una flessione dell’agire terapeutico che concordi con quanto prescritto dalle pronunce europee e da quelle sia giuridiche che deontologiche italiane (vedi appunto, ancora, il già citato art. 5 dell’attuale Codice Deontologico SPI.
È bene tuttavia chiarire che una risposta definitiva per tutto e per tutti non esiste, per quanta microparcellizzazione etica si possa concepire, ed è così perché, giustamente, non solo i casi limite, ma anche il resto delle evenienze (cioè, la maggioranza quotidiana) presenteranno sempre dilemmi al professionista, e quindi anche all’interno del delicato intreccio di rapporti di una relazione psicoanalitica. Vi saranno sempre casi in cui l’analista si troverà a dibattersi sul crinale delle scelte fra interessi pubblici e privati, e non potrà essere (per fortuna) solo un mero esecutore di prescrizioni, ma dovrà recuperare o mantenere la sua propria dimensione umana ed etica, che da queste evenienze riceve drammaticità esistenziale ma anche valore e spessore.
È evidente, perciò, quanto sia fondamentale e proficuo – anche e soprattutto a livello istituzionale SPI- un continuo aggiornamento sulla tematica, costante ed informato, che si ponga come necessario strumento di manutenzione clinica e comportamentale dello psicoanalista e del suo corretto agire anche riguardo a questa basilare angolazione.
- Last but not least, Leonardo Resele nella sua relazione dal titolo, “L’eredità dello psicoanalista: Il fiduciario clinico”, ha sottolineato il rilevante tema della responsabilità dello psicoanalista nei confronti dei pazienti, che non dovrebbe essere misconosciuto, sottoposto a rimozione, a diniego o a dissociazione. Si tratta della delicata gestione delle comunicazioni e dei rapporti con i pazienti nel caso di morte dell’analista o impossibilità dello psicoanalista stesso, per cause indipendenti dalla sua volontà, di essere in grado di comunicare il proprio impedimento a proseguire la cura. Anche in questa dolorosa evenienza è opportuno tutelare la privacy della vita personale dell’analista, i suoi legami affettivi e, contemporaneamente, è necessario salvaguardare la relazione terapeutica con i pazienti di fronte a queste situazioni potenzialmente traumatiche.
Il codice Deontologico, ancora una volta suggerisce ma non obbliga a seguire un modus operandi che possa essere consono e rispettoso del setting nei confronti dei pazienti.
Leonardo Resele stesso ha messo in evidenza, nelle pagine successive, lo sviluppo dell’argomento:
- Art. 7. Nomina Fiduciario Clinico
Un argomento controverso e difficile, questo, che riguarda la morte improvvisa dello psicoanalista o l’incapacità (per patologie fisiche, affettive, cognitive o per dipendenza da sostanze) a svolgere la professione.
In caso di inabilità o morte improvvise, si pongono problemi di riservatezza (1) e di privacy (2), (vedi O’Neil 2013).
1) La riservatezza è un diritto del paziente ed è un obbligo per l’analista, sancito nel Codice Professionale.
2) La privacy rappresenta il confine tra vita professionale e vita personale dello psicoanalista. Essa protegge la riservatezza dello spazio analitico, della coppia analitica e del suo dialogo.
Come può l’analista tutelare i propri pazienti dalla perdita improvvisa e senza preparazione del loro terapeuta e senza offrire un’assistenza adeguata? In quale misura le istituzioni psicoanalitiche dovrebbero ritenersi responsabili di garantire queste esigenze ad analista e paziente?
Tutti noi conosciamo situazioni di morte improvvisa o di improvvise incapacità professionali, spesso negate, determinate da malattia fisica o mentale, da problemi di dipendenza. Difficoltosi e spesso inutili, in questi casi, i tentativi di intervenire o direttamente sul collega o su chi gli è personalmente più vicino.
Analisti con disabilità che li rendono incapaci di praticare non sono in grado spesso di preparare i propri pazienti al termine del trattamento e all’invio ad altro terapeuta. In queste situazioni, si creano collusioni reciproche che comportano diniego della situazione, mancanza di discussione aperta e franca, e inversione di ruoli. Tutto questo tra attraversamenti di confine che diventano autentiche violazioni.
Diverse Società (essenzialmente negli Stati Uniti) hanno sviluppato uno strumento chiamato Professional Will (Testamento Professionale) che permette di assumere la responsabilità per l’assistenza dei pazienti, la tutela della riservatezza e della privacy.
La perdita improvvisa del proprio analista rappresenta un’esperienza difficile, da elaborare nei pazienti che spesso, proprio per proteggere il proprio rapporto analitico, non ne hanno fatto menzione alcuna e si ritrovano, quindi, soli, impossibilitati a condividere ed elaborare con altri l’emozione del momento. Sotto questo punto di vista i più in difficoltà sono i pazienti “comuni”, mentre lo status di Candidato, in analisi, consente di avere un ambiente capace di comprendere e di fornire supporto in queste circostanze. Allo stesso tempo, c’è il rischio che il paziente si trovi a contatto con i congiunti dello psicoanalista, di per sé già non idonei a fornire informazioni e consigli, e, in questa circostanza, anche provati dal lutto.
Diverse Società americane suggeriscono la stesura del proprio Professional Will, con la compilazione di moduli predefiniti, nei quali il collega Delegato prescelto (Esecutore testamentario professionale) potrà procedere, ad esempio, a:
– informare ed eventualmente indirizzare i pazienti;
– esaminare i documenti del Defunto, decidendo quali conservare e quali distruggere;
– rilasciare certificazioni sanitarie ai pazienti;
– curare la destinazione della biblioteca professionale del Collega Defunto.
Mentre oltreoceano il Professional Will si va progressivamente diffondendo, in Europa si è finora registrata una forte resistenza, anche solo nell’affrontare la tematica. L’eccezione è rappresentata dal British Psychoanalytical Council e quindi dalla Società Britannica di Psicoanalisi, che, come condizione di appartenenza, richiede che ogni Socio indichi due colleghi Fiduciari Clinici delegati a mettersi in contatto con i pazienti, nel caso di un’improvvisa e assoluta impossibilità di continuare il trattamento analitico in corso.
Si tratta, quindi, di attivare e diffondere una prassi che rinforzi nella professione psicoanalitica il senso di responsabilità verso il destino dei pazienti e contemporaneamente assicuri la tutela della privacy della propria persona.
Bisogna riconoscere che nell’attività analitica lo strumento terapeutico principale, il Sé dell’analista, può danneggiarsi. Il Professional Will aiuta a sviluppare la consapevolezza della propria vulnerabilità, limita la difesa della negazione della morte e riduce il desiderio di essere una creatura invulnerabile, una madre prodiga, un padre possente… Così l’uso di questo strumento predispone a un approccio etico al paziente.
All’analista può essere mancata l’opportunità di preparare i pazienti, di ordinare documenti, separando ciò che è riservato da ciò che non lo è, di avere completato fatture e certificazioni. Compiti che non è opportuno affidare né alla Famiglia né ai Colleghi, in lutto.
L’inabilità e la morte, infatti, sollevano questioni di riservatezza: altre persone (familiari, colleghi, avvocati) possono avere buoni motivi per accedere all’elenco dei pazienti, a documenti clinici e a carte professionali. Si apre così la strada a un’ispezione inappropriata della cornice analitica. L’esistenza del Professional Will garantisce che solo una persona scelta dall’analista ha accesso ai suoi documenti. I pazienti possono essere informati adeguatamente e al bisogno supportati. Materiale personale può essere distrutto, senza essere valutato e ispezionato da terzi. Sicuramente uno dei vantaggi è anche quello di mettere la famiglia al riparo dall’obbligo di gestire i rapporti con i pazienti.
A opporsi al diffondersi di questa prassi non sono tanto difficoltà normative, quanto resistenze interiori, difficili da individuare e superare. Negare la realtà della nostra fine è una difesa sia adattiva sia mal adattiva. Adattiva, in quanto pone l’accento sull’essere vivi e capaci di lavorare; mal adattiva perché impedisce di provvedere a quanto è necessario. “E’ sempre una catastrofe quando muore un analista”, dice Firestein (2007), “perché in qualsiasi momento ciò accada, è sentito come un abbandono o un tradimento”. Per lui riflettere sulla propria morte e sul Professional Will è “pensare l’impensabile”.
In questo scenario, l’articolo 7 del nuovo Codice Deontologico 2020 della SPI, quando parla della nomina dei Fiduciari Clinici, rappresenta un’indicazione, un consiglio e non un obbligo. È stato introdotto al fine di favorire una progressiva riflessione (e maturazione della consapevolezza) sull’importanza di questa funzione.
Chi volesse già procedere, trova i moduli per la designazione dei Colleghi sul sito Spiweb. L’atto di designazione si configura giuridicamente come una delega. Si tratta di un mandato che ha base fiduciaria e, in quanto tale, è sempre revocabile da entrambe le parti. Nella designazione sono indicati i passi che il Fiduciario dovrà compiere.
L’elenco aggiornato dei propri pazienti, in busta chiusa, può essere affidato a un familiare oppure direttamente al Collega Fiduciario Clinico.
Siamo partiti dal presupposto che il Fiduciario Clinico fosse un “Collega Amico”, in grado di espletare tutte le funzioni e gli incarichi necessari, da svolgere per conto nostro. Esprimiamo quindi l’auspicio che si tratti di un rapporto di amicizia e di fiducia non solo professionale, ma tale da permettere di intervenire qualora se ne palesasse la necessità.
Conclude, infatti, il Documento della Società Britannica di Psicoanalisi a questo proposito:
“A volte i terapeuti diventano incapaci di funzionare professionalmente, ma per un numero qualsiasi di ragioni, non sono consapevoli della loro situazione. Si raccomanda, pertanto, che i terapeuti, mentre sono in buona salute e nel pieno controllo delle proprie facoltà, forniscano ai Fiduciari Clinici istruzioni complete su come vorrebbero gestire tale situazione nell’improbabile eventualità che essa si verifichi”.
Più delicato ancora il problema del declino della capacità analitica. Negare contribuisce a problemi specifici di Transfert e Controtransfert. Nel Transfert, la progressiva perdita di competenza professionale determina la riattivazione di reazioni a perdite precoci, la idealizzazione e l’inversione di ruoli. Gli analisti sono preoccupati per la perdita progressiva delle capacità analitiche, di essere considerati incompetenti dai Colleghi, di subire una diminuzione di lavoro, con danno alle proprie economie. Negazione, colpa e vergogna li portano a vivere un conflitto tra i loro bisogni e quelli dei pazienti. Il bisogno di rassicurazioni può portare a rivelazioni personali inappropriate oppure, al contrario, a una riservatezza eccessivamente rigida. Quando i pazienti non possono discutere, in analisi, la curiosità li porta a cercare informazioni al di fuori, cosa che può portare a una intrusione nella privacy dell’analista.
Diverse Società psicoanalitiche nord-americane si sono attivate per dare origine ai Psychoanalyst Assistance Committee – PAC, Comitati di Assistenza (Kavka, 2013) che su base volontaria intervengono per supportare i colleghi in difficoltà per motivi di salute, per stimolarli nella scelta delle cure più adeguate e, quindi, aiutarli nel recupero della competenza professionale o, altrimenti, per facilitare la loro uscita dalla professione attiva. Si tratta di Comitati indipendenti dalla Commissione Etica. –
A richiesta si potranno fornire I riferimenti bibliografici